Toscana felix

Felix-nel-parco-delle-piscinedi VEZIO DE LUCIA, su Eddyburg, 13 Ottobre 2013.

Finalmente una buona notizia per l’urbanistica italiana. Viene dalla Toscana ma dovrebbe avere riflessi positivi per l’intero Paese.

Mi riferisco alla proposta di riforma della legge urbanistica approvata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.

Si tratta di un provvedimento ampio e complesso, ben 226 articoli, che:

  • riorganizza le procedure e le regole relative all’informazione e alla partecipazione (rafforzando i poteri d’intervento regionali);
  • istituisce il monitoraggio dell’esperienza applicativa della legge e della sua efficacia;
  • introduce il suggestivo concetto di «patrimonio territoriale»;
  • valorizza la pianificazione di area vasta; immette le politiche abitative fra i contenuti della pianificazione urbanistica;
  • rafforza le regole di prevenzione e mitigazione dei rischi sismici e idrogeologici;
  • valorizza l’attività agricola e il mondo rurale;
  • corregge il lessico (il «regolamento urbanistico» diventa più correttamente «piano operativo»);
  • riduce i tempi della pianificazione (gli attuali 6 anni in media per i piani comunali dovrebbero ridursi a 2);
  • adegua la legislazione regionale al Codice del paesaggio.

Sono tutti importanti contenuti sui quali avremo occasione di tornare. Ma la svolta dirompente riguarda le norme che inibiscono il consumo del suolo, e soprattutto su di esse si sta concentrando la discussione. Nel presentare la proposta insieme all’assessore Anna Marson, il presidente Enrico Rossi ha dichiarato: «Tracciamo una linea netta tra territorio urbanizzato, in cui concentrare l’attività edilizia, soprattutto promuovendo riuso e riqualificazione, e territorio rurale, in cui non saranno consentite nuove edificazioni residenziali». Ed è esattamente questa la novità che più di ogni altra caratterizza e qualifica la proposta. La cui elaborazione è partita dall’analisi critica delle norme vigenti: in effetti, dal 1990 la Toscana è dotata di precetti volti a contenere il consumo del suolo, la legge vigente (n. 1/2005) prevede che «nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti» (art 3). Ma soprattutto a causa della carenza di verifiche e di piccole furbizie, la norma non ha impedito il dilagare incontrollato dell’urbanizzazione.

Per rendere davvero efficace la riduzione al minimo del consumo del suolo (obiettivo tenacemente sostenuto dall’assessore Marson) il nuovo disegno di legge (art. 4) introduce la rigorosa perimetrazione del territorio urbanizzato. In sostanza, il territorio di ogni comune è diviso in due parti: quella urbanizzata e quella rurale. All’interno del territorio urbanizzato deve essere concentrato ogni nuovo intervento di nuova edificazione o di trasformazione urbanistica. All’esterno del territorio urbanizzato non sono mai consentite nuove edificazioni residenziali. Sono invece possibili limitate trasformazioni di nuovo impianto per altre destinazioni, solo se autorizzate dalla conferenza di pianificazione di area vasta (alla quale partecipa la Regione) cui spetta di verificare che non sussistano (anche nei comuni limitrofi) alternative di riuso o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti. Finisce la stagione degli ecomostri e delle villette a schiera.

Meglio di così mi pare impossibile. Il pregio della proposta toscana si coglie appieno confrontandola con le proposte di legge per il contenimento del consumo di suolo presentate in Parlamento negli ultimi tempi: sono finora ben 13 (8 alla Camera e 5 al Senato), presentate dal governo e da quasi tutte le forze politiche. I dispositivi previsti sono in genere molto complicati, certe volte bizzarri, o addirittura controproducenti: anche di questo tratteremo in altra occasione. Mi sembra solo importante ricordare che mentre in tutte le sedi ci si affanna a proporre nuove leggi nazionali, giace dimenticata una buona legge, misteriosamente approvata all’inizio del 2013 (n. 10, «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani»), che rappresenta una base più che sufficiente per avviare, se non altro in via sperimentale, politiche nazionali e locali di contenimento del consumo di suolo. Ma nel nostro Paese, com’è noto, alla gestione delle politiche si preferisce generalmente la scorciatoia di una nuova legge. È meno faticoso e dà più visibilità.

In conclusione mi permetto di suggerire al presidente Rossi e all’assessore Marson che, mentre si avvia il dibattito in Consiglio regionale, si attivino per far conoscere al meglio su scala nazionale la loro proposta di riforma, rivendicando consapevolmente il primato della Toscana nei temi del consumo del suolo.

 

Legge urbanistica regionale della Toscana: riforma

mosaic_castore-281x300di ANNA MARSON, 5 Ottobre 2013.

(Consultare il Testo della proposta e la Relazione illustrativa)

A più di otto anni dall’entrata in vigore della legge 1/2005 la riforma approvata lunedì scorso dalla Giunta Regionale, dopo oltre due anni di lavoro e diversi mesi di concertazione istituzionale, interviene a modificarne i contenuti alla luce dell’esperienza applicativa, con la finalità di valorizzare il patrimonio territoriale e paesaggistico per uno sviluppo regionale sostenibile e durevole, contrastare il consumo di suolo promuovendo il ruolo multifunzionale del territorio rurale, sviluppare la partecipazione come componente ordinaria delle procedure di formazione dei piani.
Nell’insieme tale riforma è diretta a migliorare l’efficacia della governance interistituzionale in base ai principi della sussidiarietà, e a rendere più chiare e rapide le procedure graduando la complessità degli adempimenti in relazione alla rilevanza delle trasformazioni.
La proposta di modifica ha trattato molteplici aspetti procedurali e sostantivi, e potrà essere apprezzata soltanto attraverso una lettura compiuta dell’articolato di legge, disponibile sul sito della Regione Toscana da lunedì prossimo, quando l’atto sarà trasmesso al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza. Le principali innovazioni introdotte sono sintetizzate a seguire, in ordine alfabetico, anteponendo una breve descrizione della situazione in essere che ci ha indotto a introdurre le relative modifiche.

Consumo di suolo. Nonostante la legge vigente dichiari che “nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti”, dal 2005 a oggi il consumo di suolo è proseguito non solo per effetto delle previsioni già vigenti ma anche in conseguenza dei nuovi impegni di suoli agricoli a fini edificatori, in assenza di verifiche effettive sulla sussistenza di possibili alternative interne alle aree già urbanizzate.
Al fine di contrastare e ridurre al minimo strettamente necessario il consumo di suolo ciò che nel testo vigente e’ soltanto un enunciato di principio viene pertanto tradotto in una serie di dispositivi operativi concreti:
– si definisce in modo puntuale il territorio urbanizzato, differenziando le procedure per intervenire all’interno dello stesso da quelle per la trasformazione in aree esterne, con particolare riferimento alla salvaguardia del territorio rurale e al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione delle aree urbane degradate o dismesse;
– in aree esterne al territorio urbanizzato non sono consentite nuove edificazioni residenziali. Limitati impegni di suolo per destinazioni diverse da quella residenziale sono in ogni caso assoggettati al parere obbligatorio della conferenza di copianificazione d’area vasta, chiamata a verificare puntualmente, oltre alla conformità al PIT, che non sussistano alternative di riutilizzazione o riorganizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti;
– nel territorio urbanizzato, per promuoverne il riuso e la riqualificazione, ferme restando una serie di condizioni generali sono introdotte alcune semplificazioni.

Correttezza delle procedure ed efficacia delle norme di legge. La forte autonomia assegnata dalla legge vigente a ciascun ente territoriale nel procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione ha comportato in questi anni interpretazioni anche piuttosto ampie e divergenti delle norme di riferimento. La conferenza paritetica interistituzionale, unico strumento di trattazione dei conflitti previsto, per riconoscimento unanime di tutte le sue componenti ha funzionato in modo apprezzabile, senza avere tuttavia il potere di rendere cogenti le proprie decisioni e mettendo così a rischio la stessa credibilità dello strumento. In seguito alla valutazione positiva del suo funzionamento si è scelto di mantenere la conferenza paritetica interistituzionale come strumento di riferimento per la regolazione dei conflitti, dotandola tuttavia dei poteri necessari ad assicurare il recepimento delle proprie conclusioni, e richiamando il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel far rispettare le norme di riferimento:
– i soggetti istituzionali possono adire la conferenza paritetica qualora ravvisino contrasti non solo tra gli strumenti della pianificazione ma anche rispetto alle disposizioni della presente legge;
– la conferenza paritetica valuta gli adeguamenti prodotti a seguito delle proprie conclusioni e relative richieste;
– se gli adeguamenti sono valutati negativamente, l’atto, o la parte di esso in questione, non assume efficacia.

Informazione e partecipazione. Nonostante la legge vigente preveda la costruzione partecipata dello statuto dei piani, l’attivazione di processi partecipativi strutturati è stata quasi esclusivamente limitata alle iniziative finanziate dalla legge 69/2007, che peraltro quando non inserite nel procedimento di formazione del piano hanno evidenziato problemi di relazione rispetto al piano stesso. L’accesso all’informazione è inoltre in troppi casi tuttora difficoltoso. In coerenza con la rinnovata legge regionale sulla partecipazione, 46/2013, è previsto che le attività di partecipazione siano inserite a tutti gli effetti nella procedura di formazione degli atti di governo del territorio. Gli articoli dedicati alla partecipazione degli abitanti nei procedimenti di governo del territorio sono stati riordinati, prevedendo linee guida comuni a livello regionale per garantire prestazioni omogenee, tecnicamente adeguate alle diverse tipologie di atti. E’ previsto il diritto d’accesso agli atti amministrativi relativi ai procedimenti del governo del territorio senza obbligo di specifica motivazione.

Monitoraggio dell’esperienza applicativa delle legge e valutazione della sua efficacia. Attualmente non è previsto alcun tipo di monitoraggio dell’esperienza applicativa della legge che ne evidenzi eventuali problematiche operative, né di valutazione dell’efficacia della stessa nel raggiungere le finalità enunciate. Si ritiene invece fondamentale che la legge definisca le modalità per poter proporre le correzioni eventualmente necessarie alla luce di evidenze motivate derivanti dalla sua applicazione.
La conferenza paritetica interistituzionale, avvalendosi anche del monitoraggio svolto dalle strutture tecniche, formula annualmente eventuali proposte e rilievi alla Giunta in merito al funzionamento della pianificazione. La Regione al fine di valutare l’efficacia della legge e lo stato della pianificazione promuove il confronto con le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, il mondo della cultura e dell’Università.

Patrimonio territoriale. In assenza di una definizione chiara di “statuto” del territorio e delle sue “invarianti strutturali”, gran parte dei piani redatti ai sensi della legge 5/95 e 1/05 hanno interpretato lo statuto come elencazione di beni culturali e aree protette, dunque come vincoli anziché regole di corretta trasformazione dell’intero territorio, rendendo inefficace la relazione tra componente statutaria e componente strategica dei piani. L’introduzione del concetto di patrimonio territoriale, quale bene comune costitutivo dell’identità collettiva regionale, costituisce riferimento per contestualizzare le “invarianti strutturali” nello Statuto del territorio, e promuovere una più efficace relazione tra statuto e strategia dei piani. Analogamente a quanto avvenuto con il passaggio dal riconoscimento di singoli edifici di valore al riconoscimento dei centri storici quali organismi complessi caratterizzati dalle relazioni tra edilizia monumentale ed edilizia minore, e tra edifici e abitanti, compiuto tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, con il concetto di patrimonio territoriale esteso all’intero territorio regionale si realizza un avanzamento culturale che sottolinea il passaggio, per la Toscana, da una concezione vincolistica per aree specifiche alla messa in valore progettuale del territorio e del paesaggio nel suo insieme.

Pianificazione d’area vasta. Stante l’attuale frammentazione delle pianificazioni, e la necessità di una scala adeguata ad affrontare le scelte progettuali e pianificatorie che producono effetti al di là dei singoli confini comunali, per ambiti territoriali significativi anche dal punto di vista del raccordo con gli ambiti di paesaggio previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, si è ritenuto necessario riconoscere formalmente e promuovere forme di pianificazione intercomunali. E’ stato introdotto e valorizzato il piano strutturale intercomunale, che insieme alla conferenza di copianificazione diventa riferimento qualificante per garantire una progettazione unitaria e multisettoriale delle trasformazioni a livello d’area vasta.

Politiche per la casa. Considerata la difficoltà degli enti locali, a fronte di una domanda sociale crescente, a dare attuazione ad adeguate politiche per la casa, anche in conseguenza della difficoltà di ottenere finanziamenti dedicati e ancor più di accedere alla disponibilità di aree a costi sostenibili, ci si è posti il problema di contribuire con le disposizioni della presente legge, per quanto possibile, a sostenere tali politiche. Si dispone che la pianificazione territoriale e urbanistica concorra alla formazione delle politiche per la casa riconoscendo gli alloggi sociali come standard urbanistico, da assicurare mediante cessione di aree, di unità immobiliari o di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata.

Prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologico e sismico. I recenti e ripetuti eventi alluvionali e sismici che hanno interessato la regione hanno evidenziato l’importanza strategica di inserire nella pianificazione territoriale e urbanistica regole precauzionali chiare per la prevenzione e mitigazione dei rischi. Viene introdotta una serie di indicazioni specifiche rivolte alla formazione dei piani strutturali e dei piani operativi. Si prevede inoltre che il piano di protezione civile costituisca parte integrante del piano operativo comunale.

Qualità del territorio rurale. Il territorio rurale è tuttora considerato, in troppi casi, come un territorio privo di valore che richiede di essere ‘sviluppato’ attraverso previsioni di nuova urbanizzazione. Va invece emergendo con sempre maggior evidenza come il mantenimento del territorio rurale e delle sue multifunzionalità sia fondamentale per uno sviluppo sostenibile e durevole, garantendo la qualità alimentare e dell’ambiente, la riproduzione del paesaggio, l’equilibrio idrogeologico, il benessere anche economico della regione. La legge riconosce l’attività agricola come attività economico-produttiva, nel rispetto della valorizzazione dell‘ambiente e del paesaggio cui la stessa attività agricola può contribuire attraverso il suo ruolo multifunzionale, segnando con ciò una importante svolta culturale. Tale riconoscimento porta a individuare innanzitutto il principio di limitare il più possibile la frammentazione del territorio agricolo a opera di interventi non agricoli. Nel territorio rurale si prevede che gli strumenti della pianificazione individuino i “nuclei rurali”, le cui trasformazioni devono garantire la coerenza con i caratteri propri degli insediamenti, gli “ambiti di pertinenza di centri e nuclei storici” di cui tutelare la valenza paesaggistica, e gli “ambiti periurbani” in cui promuovere forme di agricoltura utilmente integrabili con gli insediamenti urbani e che ne contribuiscano al miglioramento.Per quanto attiene le trasformazioni richieste dall’imprenditore agricolo vengono semplificate le procedure per una serie di interventi temporanei o di minore entità, specificate le trasformazioni aziendali che comportano la necessità di un piano attuativo, e rafforzati i vincoli e le sanzioni in caso di perdita della destinazione d’uso agricola

Riordino lessicale. Diversi contenuti della legge vigente sono di difficile lettura, né i contenuti presentano sempre una diretta correlazione logica con i titoli. In generale le norme sono state oggetto di una riscrittura attenta a promuoverne la facilità di lettura anche ai non addetti ai lavori, e a chiarire le relazioni fra i diversi dispositivi procedurali e di contenuto. Il vigente “Regolamento urbanistico” è stato ridenominato “Piano operativo” per eliminare la frequente confusione fra regolamento urbanistico e regolamento edilizio.

Tempi della pianificazione. I tempi medi di formazione degli strumenti di pianificazione dei Comuni toscani, come rilevato da una indagine Irpet del 2012, sono di circa sei anni. Tempi così lunghi comportano chiaramente un deficit di efficacia della pianificazione nel trattare le questioni rilevanti che si pongono relativamente alla gestione e trasformazione del territorio, nonché alla possibilità per i diversi soggetti potenzialmente interessati di aver contezza del procedimento e della sua evoluzione. Si è ritenuto di poter individuare in due anni il tempo massimo necessario per la formazione di uno strumento di pianificazione dall’avvio del procedimento all’approvazione. Al fine di scoraggiare tempi che superino questo termine sono state introdotte restrizioni per gli interventi urbanistici ed edilizi nei Comuni che, dall’avvio del procedimento di formazione del piano strutturale o operativo alla sua approvazione, superano i due anni. Laddove vi sia un doppio procedimento, ai fini VAS e ai fini della presente legge, è prevista la non duplicazione degli adempimenti.Sono stati specificati in maniera univoca i contenuti propri di ciascuno strumento della pianificazione, al fine di eliminare ambiguità e duplicazioni.

Tutela paesaggistica. Relativamente alla tutela paesaggistica la legge risente di una stesura precedente il Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente, e dunque non adeguata ai contenuti dello stesso. Sono stati perfezionati i riferimenti alla normativa nazionale vigente in materia di tutela del paesaggio, specificando le valenze del PIT come piano paesaggistico ai sensi del Codice per i Beni culturali e il paesaggio (Piano paesaggistico la cui redazione è attualmente in corso di completamento, e che prevede azioni non solo di tutela ma anche di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi regionali). Sono stati inoltre specificati i compiti dell’osservatorio regionale del paesaggio, che avrà il ruolo, tra l’altro, di promuovere in attuazione della Convenzione europea sul paesaggio la partecipazione delle popolazioni alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico regionale.

Anna Marson
Assessore all’Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio

 

 

Comunicato stampa del primo ottobre.

Comunicato Stampa
 
 
Con l’intervista ad Alberto Asor Rosa, su La Repubblica del 6 ottobre.

 

Nel corso degli ultimi mesi la Rete dei Comitati per la difesa del territorio ha aperto un confronto proficuo con la Giunta Regionale Toscana, soprattutto in vista dell’adozione e della riforma di provvedimenti legislativi riguardanti l’ambiente e il territorio, quali il Piano paesaggistico regionale, di grande importanza, e la modifica della Legge R. 1/2005.

Restano sul tappeto, tuttavia, ingenti problematiche, in gran parte eredità del passato, che il Presidente Rossi, nel corso di un incontro con noi, ha, con elegante eufemismo, definito il frutto della “continuità istituzionale”.

Sono, per fare gli esempi più clamorosi:

  • la Piana di Firenze, dove, con delibere che fanno a pugni con loro, la Regione istituisce contemporaneamente un Parco agricolo regionale e la seconda pista dell’aeroporto di Firenze;
  • la distruzione delle Apuane, dove un Parco insufficiente e traditore non riesce neanche a limitare i danni di una speculazione onnivora;
  • l’imponente espansione dello sfruttamento energetico sull’Amiata, dove, se non bastassero i danni apportati finora al benessere e alla salute dei cittadini, proprio in questi giorni si vorrebbe procedere con l’illegittima realizzazione della nuova centrale di Bagnore 4;
  • la veramente sciagurata realizzazione del sottoattraversamento ferroviario di Firenze, di fronte al quale impallidisce persino la pluriennale vicenda dello sventramento valsusino.

Per giunta, le recenti indagini della magistratura hanno fatto cadere su alcune di queste vicende l’ombra intollerabile di un malaffare paramafioso. E lo smantellamento dell’Ufficio VIA regionale ha seguito e fin troppo avvedutamente accompagnato tale processo.

È arrivato il momento di mettere in discussione la “continuità istituzionale”, se è il frutto, come pare, di una distorsione profonda nel modo di trattare i cittadini, il loro benessere e la loro salute, l’imprescindibile criterio della partecipazione (a cui tutti i passaggi successivi dovrebbero da questo momento in poi essere sottoposti).

La Rete auspica che La Regione Toscana operi rapidamente con questo spirito e in questa direzione.

Per la Rete dei Comitati per la difesa del territorio,
Alberto Asor Rosa

Il Comitato NO TUNNEL TAV porta a Roma la questione fiorentina

cantiere_tav_pino_marzoIl progetto di Passante TAV va cancellato, le risorse devono essere destinate al trasporto regionale.

COMUNICATO STAMPA, Firenze, 20 settembre 2013

La vicenda giudiziaria del Passante TAV di Firenze sta dimostrando che quanto denunciato da anni da cittadini e comitati è non solo vero, ma apre addirittura una vista inquietante sulle istituzioni locali e nazionali, fa un ritratto devastante di una imprenditoria parassitaria che ha ormai colonizzato i partiti e usa amministrazioni e amministratori solo per garantire livelli eccellenti di profitto, distruggendo sostanzialmente ogni progettualità pubblica e ignorando le necessità sociali che dovrebbero giustificare le opere pubbliche.

Le indagini della Magistratura, in particolare le intercettazioni telefoniche, aprono uno squarcio inequivocabile sul mondo di interessi ben lontani dai dei cittadini.

Non è più solo la politica il problema da risolvere, ma il groviglio di interessi del complesso politico/economico/mafioso che controlla ogni attività pubblica e distrugge le stesse imprese che potrebbero produrre ricchezza, mortifica ed elimina posti di lavoro vivo, impedisce una economia al servizio delle persone.

In questo senso il Comitato NO TUNNEL TAV vuol avviare una collaborazione più stretta con alcuni suoi membri che nel frattempo sono stati eletti in Parlamento: Alfonso Bonafede e Maurizio Romani. Ovviamente il Comitato sarebbe ben contento di collaborare anche con altri gruppi disponibili.

Le iniziative che si intende portare avanti sono:

  • presso il Ministero dell’Ambiente per far rilevare soprattutto le gravi carenze progettuali del Passante TAV, in particolare la mancanza totale di VIA (Valutazione di impatto ambientale) per la stazione AV di Foster, la cui procedura si basa su un clamoroso falso in atto pubblico come ammesso dagli stessi avvocati di Italferr e Nodavia durante il dibattimento per la causa civile per “danno temuto da nuova opera” intentata da oltre un centinaio di cittadini.
  • sempre presso il Ministero dell’Ambiente per chiarire la questione delle terre di scavo prodotte dalla fresa che, secondo l’ultimo decreto “del fare” che aggiorna e supera il decreto/pateracchio emanato nell’agosto 2012, per essere dichiarati “non rifiuti” devono essere sottoposti ad analisi specifiche e aggiornate che non risultano nemmeno previste nei lavori fiorentini
  • presso il Ministero dei Beni Culturali per quanto riguarda la mancanza di nulla osta paesaggistico: infatti nel marzo scorso, mentre Italferr e Nodavia tentavano di aggirare le prescrizioni già avanzate dalla Soprintendenza con piccole variazioni in progetto esecutivo (circostanza già emersa nell’indagine svolta) il Ministero stesso e la soprintendenza con apposita nota tecnica intimavano ai costruttori l’obbligo di effettuazione dell’iter integrale per l’ottenimento dei nulla osta in questione.
  • Ancora presso il ministero dell’Ambiente per chiedere provvedimento conseguente ai rilievi confermati sull’attività dannosa prevista nelle operazioni di scavo con la fresa: la stessa deve essere in tutto o in parte sostituita prima di un eventuale ripresa dei lavori.

La vicenda fiorentina evidenzia la necessità di rivedere tutta la filiera dei controlli e gestionale delle grandi opere in Italia; dalle indagini risulta che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici doveva essere messa sotto controllo dalla “squadra” di Lorenzetti e Bellomo.

Anche le stesse Ferrovie dello Stato – SpA 100% del Ministero del Tesoro – devono tornare sotto il diretto controllo pubblico ed avere comportamenti trasparenti, finalizzati ad un efficace trasporto pubblico e non a garantire profitti per le ditte appaltatrici di lavori.

Oggi più che mai le richieste del Comitato non possono essere eluse:

  1. abbandono del progetto e annullamento di ogni contratto (speriamo si abbia il pudore di non parlare di “penali” da pagare da parte pubblica!). Uno degli effetti collaterali di questo progetto che pende come una spada di Damocle è il deprezzamento degli immobili che sarebbero a rischio tunnel: migliaia di famiglie si troverebbero in difficoltà se volessero vendere il loro appartmanento.
  2. investimento dei fondi stanziati nel potenziamento delle linee di superficie, ricordando che esiste una proposta di progetto elaborata dal Comitato e Università di Firenze. Un seria decisione in tal senso vedrebbe realizzato il progetto in 4 anni, comprese le procedure di elaborazione progettuale e di VIA.

A chi ci dice che gli investimenti dipendono dalle Ferrovie e non dagli enti locali ricordiamo che le FS stesse sono struttura controllata dallo stato, gestiscono e usano soldi pubblici. Una politica non prona agli interessi esclusivi dei costruttori avrebbe già deciso che le risorse esistenti sarebbero andate al trasporto pubblico che langue in condizioni pietose, dove il materiale rotabile ha scarsissimo rinnovamento, molte stazioni vengono chiuse con conseguente depotenziamento del sistema.

Il Comitato guarda ancora con stupore come i Sindaci di Firenze e del Valdarno sappiano solo trattare “compensazioni” e non pretendere gli stessi fondi pubblici per la soddisfazione delle necessità delle città che amministrano.

 

Comitato NO TUNNEL TAV Firenze