di Maria Pia Guermandi, Il Giornale dell’Arte, maggio 2017.
Il 6 aprile scorso è entrato in vigore – tramite decreto (DPR 31/2017) – il “regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.Si tratta di un provvedimento che incide direttamente sull’attuazione del Codice dei Beni culturali e, nello specifico, sul procedimento di autorizzazione paesaggistica, vale a dire il nulla osta che gli organi territoriali di tutela, le Soprintendenze, devono concedere per poter effettuare qualsiasi intervento di trasformazione territoriale in aree sottoposte a tutela.Anche se l’amministrazione delegata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è, ai sensi del Codice, la regione che, come è ormai prassi consolidata, può delegare il compito ai Comuni, il parere delle Soprintendenze è vincolante ed è stato spesso causa fra le principali di contenzioso – sia che sia concesso o che sia negato – da parte sia di privati o amministrazioni richiedenti che di cittadini, comitati e associazioni difesa del patrimonio, sull’altro versante.
È indubbio infatti che l’autorizzazione paesaggistica costituisca a tutt’oggi lo strumento principale di tutela del territorio da parte dello Stato e per questo sia divenuta spesso oggetto di aspro confronto fra chi la ritiene un potere eccessivo nelle mani di funzionari tecnici (i ‘burocrati’ oggetto di strali in particolare da parte di coloro che rivendicano sempre e comunque il primato della politica) e chi invece ne vorrebbe rafforzare l’attuazione soprattutto in termini di maggiori risorse da attribuire a chi la esercita, vale a dire le Soprintendenze.
Il nuovo regolamento si inserisce in questo dibattito proseguendo in una linea di modifica e semplificazione del Codice dei beni culturali (2004), linea che nel settore della tutela paesaggistica, è in pratica iniziata immediatamente dopo l’emanazione della seconda e ultima tornata di modifiche al testo, avvenuta nel 2008.
Già nel 2010, infatti, con un precedente decreto (DPR n. 139) era stata emanata una prima tornata di semplificazioni per interventi di lieve entità e in questi anni numerosi sono stati i provvedimenti, della più varia natura, ma in particolare quelli mirati alla ripresa economica o ad incentivare un generico ‘sviluppo’, che hanno inciso sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica (circoscrizione dei tempi concessi per l’emanazione del provvedimento e dispositivo del silenzio/assenso).
Questa progressiva compressione delle soglie temporali e delle modalità di intervento rientra peraltro nel filone della “semplificazione amministrativa”, vera e propria parola d’ordine delle ultime stagioni politiche così come questo regolamento che stabilisce un lungo elenco di interventi per i quali l’autorizzazione non è più richiesta (31) e un altro ancor più lungo (42 casi) in cui è sufficiente ;un’autorizzazione semplificata, appunto.
Se molti dei casi elencati possono rientrare nella sfera – pur pericolosa – del buon senso (opere che non alterino l’aspetto esteriore di edifici ovviamente non vincolati, oppure interventi antisismici o di consolidamento che non comportano modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura, o alla volumetria o altezza dell’edificio), in altri casi le interpretazioni si possono prestare a più di una ambiguità. Ad esempio, nel caso dei dehors – strutture che sempre più pesantemente incidono sull’aspetto e la vivibilità di vie e interi isolati dei nostri centri storici – la differenza che distingue quelli che non necessitano di alcuna autorizzazione da quelli che prevedono la procedura semplificata rischia di essere molto sottile nella pratica.
L’esempio dei dehors, poi si ben si presta ad una critica complessiva sulla ratio di normative così concepite: se infatti un singolo intervento può avere un’incidenza modesta sull’insieme dell’ambiente urbano – aspetto che ne giustifica l’inserimento in un provvedimento come questo – è la somma dei singoli che fa la differenza. Vale a dire che una strada o piazza invasa da decine di dehors – ciascuno di per sé di ‘lieve’ impatto – muta radicalmente nel suo uso urbano e si configura, nell’insieme, come un’operazione di perdita dello spazio pubblico, sempre più minacciato nelle nostre città e per questo tanto più prezioso.
L’esempio vale per altri casi dell’elenco, dagli arredi urbani alle installazioni di microeolico, ai pannelli solari, all’apertura o chiusura di finestre e verande… e potremmo continuare sino ai casi più eclatanti come la realizzazione di parcheggi per i quali la derubricazione a interventi di lieve entità (B.11) sembra davvero eccessiva.
La logica dell’elenco, insomma, rischia di essere molto miope e pericolosa quando impiegata su organismi così delicati come i centri storici o comunque su aree sottoposte a tutela paesaggistica.
Solo una pianificazione urbanistica e territoriale consapevole dei valori della tutela potrebbe superare l’impasse e le lacune determinate dalla somma di interventi puntuali e dal frazionamento di provvedimenti singoli e ignari di un contesto non solo geografico-culturale, ma sociale ampio. Quella pianificazione che, però, nel nostro paese appare sempre più residuale, se a dieci anni dall’emanazione del Codice che prevedeva la copianificazione paesaggistica solo tre regioni – Puglia, Toscana e, da pochissimo, il Piemonte cui si può aggiungere il decreto salvacoste in Sardegna – vi hanno ottemperato.
In quanto strumento normativo, un regolamento è di per sé utile in quanto cerca di eliminare spazi di ambiguità applicativa (anche se non sempre ci riesce, come nel nostro caso), ma dovrebbe essere accompagnato da procedure di controllo e monitoraggio sulla sua efficacia e soprattutto sulla sua adeguatezza al contesto organizzativo. In un momento così delicato come è quello attuale, infatti, in cui la riorganizzazione del Mibact, soprattutto per quanto riguarda gli organi di tutela territoriali, è ancora in una fase di assestamento e in taluni territori le carenze di organico sono tali da rendere molto complesso l’esercizio delle normali attività (gli architetti delle Soprintendenze sono attualmente poco più di 500 sull’intero territorio nazionale), l’ennesima decurtazione dei temp operativi (solo 10 giorni sono concessi al Soprintendente per emanare una valutazione negativa circostanziata) rischi di creare smagliature ripetute all’impianto della tutela e uno stravolgimento complessivo di intere aree urbane e non, dato dalla sovrapposizione non sufficientemente governata di innumerevoli interventi di “lieve” entità.