L’aeroporto di Firenze e l’emendamento mascalzone
di Paolo Baldeschi, 17 dicembre.
“Mascalzone”, ma forse è meglio definirlo “criminale”. Si tratta di un emendamento (vedi il testo qui sotto) presentato dai relatori della Legge di Stabilità, Melilli (Pd) e Tancredi (Ncd), volto a spianare la strada al progetto del nuovo aeroporto di Firenze. Mascalzone, perché manipolare le leggi per favorire un progetto o un intervento in corso, cambiare le regole durante il gioco, è profondamente antidemocratico.
“Criminale”, perché qui non si tratta di una bretella stradale o di una linea ferroviaria (ciò che sarebbe già grave); qui si tratta di un aeroporto situato a tre chilometri dal centro di Firenze, in una zona densamente popolata, ad alto rischio idraulico, dove è insediato il polo scientifico universitario e dove si vuole costruire un nuovo inceneritore il cui inquinamento si sommerà a quello dell’aeroporto; e dove sono presenti centri commerciali, autostrade, linee ferroviarie e ogni sorta di infrastrutture. Un progetto che secondo l’Università di Firenze non valuta adeguatamente il rischio di catastrofe aerea: si gioca con la vita delle persone.
Cosa contiene l’emendamento? Una norma retroattiva, valida per tutti gli aeroporti, ma cucita per quello fiorentino, per cui “i piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, sono redatti, anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente (e non più sul progetto definitivo come prescrive la Legge 152/2006 vigente)”. Si applica, cioè, surrettiziamente la criminogena “Legge Obbiettivo” e di fatto si svuota la Via, perché condotta su uno studio approssimativo, incompleto e sviluppato a piacere del proponente. Ma non basta: per sbarazzarsi del fastidio di dovere decidere come e dove trattare 3 milioni di tonnellate di terre inquinate, il piano di smaltimento delle terre di scavo viene sottratto alla Via e rimandato a una qualche fase successiva. Infine, il parere favorevole della Regione, (bypassando la Conferenza di servizi) “comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati”. Emendamento palesemente anticostituzionale, ma cosa importa; l’importante è piazzare il colpo, poi con la Consulta si vedrà (tra qualche anno).
L’emendamento è stato ritirato nell’arco di dodici ore per combattive opposizioni parlamentari e per la mobilitazione contraria di associazioni ambientaliste e amministrazioni locali, cui si si sono aggiunti alcuni esponenti del Pd e perfino il sindacato Cgil. Un ritiro che non è dato di sapere se dipenda dalla pessima qualità giuridica dell’emendamento o dal fatto che lo si voglia ripresentare, magari in forme meno eversive, in qualche ‘veicolo’ più veloce della Legge di Stabilità.
Rimane tuttavia un fatto che non può essere cancellato da un ripensamento non si sa quanto convinto: l’attuale governo (perché non si può pensare a un’iniziativa non programmata, per quanto mal condotta) supera di gran lunga per spregiudicatezza e favoreggiamento degli interessi privati quello di Berlusconi. Con un’ultima notazione: il giornale La Repubblica, nell’edizione fiorentina fin dall’inizio schierato senza se e senza ma a favore dell’aeroporto, ha ripetutamente argomentato a favore dell’emendamento con la motivazione che, in fondo, questo traduceva in legge una “prassi consolidata”; attestando così che dal 2008 ad oggi i progetti degli aeroporti sono stati approvati in violazione della legge tuttora vigente. In attesa, seguendo questa linea di ragionamento, di un emendamento che legalizzi la compravendita e la corruzione politica. Per prassi consolidata.
Il testo dell’emendamento.
Dopo il comma 495, aggiungere i seguenti:
495-bis. I piani di sviluppo aeroportuale degli aeroporti finanziati o cofinanziati dallo Stato, considerati aeroporti di interesse nazionale, ai sensi del piano nazionale aeroporti, sono redatti, anche ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, con il grado di definizione degli interventi previsto a carico del soggetto proponente dall’art. 183, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il piano di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, e il progetto di cui all’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono redatti e approvati al di fuori del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale non oltre l’inizio dei lavori. I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di approvazione del vincolo espropriativo e di dichiarazione di pubblica utilità. Essi costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.
495-ter. Il parere favorevole espresso dalle regioni interessate sui piani regolatori e di sviluppo degli aeroporti di cui al comma 495-bis, in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende e assorbe a tutti gli effetti la verifica di conformità urbanistica e paesaggistica delle singole opere inserite negli stessi piani, e comporta variante di tutti gli strumenti della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica comunque denominati e da qualunque ente approvati.
495-quater. Qualora, in assenza dell’espressione del parere delle Regioni interessate il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalle previsioni di cui ai commi 495-bis e 495-ter, si provvede ai sensi dell’art. 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
495-quinquies. Le disposizioni dic ui ai commi da 495 bis a 495-quater si applicano anche alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e ai piani di sviluppo in corso di approvazione.