un nuovo modo di guardare al territorio come bene non sostituibile.
di Anna Marson, da http://www.regione.toscana.it/.
Dopo un lungo lavoro di affinamento, risultato di decine di incontri di concertazione e sedute di commissione, la proposta di riforma della legge 1/2005 in materia di governo del territorio è diventata finalmente legge con il voto a favore di una qualificata maggioranza del Consiglio regionale. Il voto in aula del 29 ottobre scorso ha concluso un iter iniziato formalmente il 21 giugno 2011 con l’approvazione del documento d’indirizzo in Consiglio, consolidatosi con l’approvazione in giunta della proposta di articolato il 30 settembre 2013.
Per il testo definitivo, coordinato con l’inserimento degli ultimi emendamenti votati in aula e complessivamente riordinato, è necessario attendere ancora qualche giorno.
Le modifiche apportate in questo lungo percorso hanno in parte modificato la proposta iniziale della giunta, pur senza inficiarne in modo sostanziale i contenuti qualificanti: deciso contrasto al consumo di suolo e relativa salvaguardia e valorizzazione della qualità del territorio rurale; certezza delle regole la cui mancata applicazione può ora venire ufficialmente contestata; introduzione di forme strutturate di informazione e partecipazione nella procedura di formazione dei piani; monitoraggio dell’esperienza applicativa della legge e valutazione della sua efficacia; tutela e valorizzazione del patrimonio territoriale regionale come base per la sostenibilità dello sviluppo; introduzione di misure per promuovere la pianificazione d’area vasta; inserimento nei piani di dispositivi per prevenzione e mitigazione dei rischi; riduzione drastica dei tempi della pianificazione. Le modifiche più rilevanti hanno interessato i dispositivi operativi per il contrasto al consumo di suolo, le procedure per la pianificazione d’area vasta, e i tempi della pianificazione.
Per quanto riguarda il “contrasto al consumo di suolo”, rispetto al rinvio, in base alla definizione di legge, ai criteri contenuti nel PIT, ai quali i Comuni devono far riferimento per perimetrare il territorio urbanizzato, è stata preferita una indicazione normativa diretta. Ferma restando la definizione di ciò che è territorio urbanizzato, la legge prevede dunque che nell’individuazione del perimetro si possa anche “tener conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani”.
Ulteriori modifiche hanno riguardato il funzionamento della “conferenza di copianificazione” chiamata a pronunciarsi sulle previsioni in territorio extraurbano (fermo restando il divieto di nuove previsioni residenziali), alle cui sedute parteciperanno con diritto di voto il comune direttamente interessato dalla previsione, la Provincia o la Città metropolitana territorialmente competente, e la Regione, mentre gli altri comuni interessati dagli effetti della previsione perdono, rispetto alla proposta iniziale, il diritto di voto ma non quello di argomentare le proprie ragioni. L’applicazione della perequazione territoriale è stata limitata, rispetto alla proposta iniziale che la prevedeva in ogni caso, ai nuovi impegni di suolo comportanti effetti territoriali sovracomunali.
Nel complesso, il dispositivo inizialmente previsto, pur in parte modificato, rappresenta comunque una radicale modifica rispetto alle procedure fin qui vigenti, comportando un’assunzione di responsabilità complessiva da parte di tutti i livelli di governo del territorio, in primis della Regione relativamente ai nuovi eventuali consumi di suolo, anche rispetto alla verifica che non sussistano alternative sostenibili all’interno dei territori già urbanizzati.
Anche le procedure previste per la formazione di “Piani sovracomunali” sono state oggetto di modifiche che renderanno più agevole il percorso per arrivare all’approvazione dei piani.
Infine il tema dei “Tempi della pianificazione”, oggetto di forte attenzione sia da parte delle rappresentanze istituzionali che dei soggetti economici, è stato oggetto di una intensa discussione che ha portato a introdurre diverse modifiche al testo iniziale. Oltre alla contrazione dei tempi nei procedimenti ordinari, la casistica delle varianti semplificate è stata allargata a considerare tali tutte le varianti di piano che intervengono all’interno del territorio già urbanizzato, anche al fine di poter ove necessario ridefinire la fattibilità di interventi di rigenerazione in tempi rapidi, ferma restando comunque la decadenza delle modifiche al dimensionamento eventualmente introdotte con la variante alla scadenza del piano operativo quinquennale.
A questo riguardo va citato anche un nuovo inserimento in tema di VAS, fortemente voluto da ANCI e dal Consiglio regionale con l’obiettivo di semplificare alcuni procedimenti, nonostante si tratti di materia diversa dal governo del territorio e dall’urbanistica, non casualmente disciplinata da un’apposita legge regionale (LR 10/2010) in attuazione della norma statale.
Un confronto non facile è stato anche quello sulle norme edilizie, modificate dalle norme statali con tale frequenza da porre in questione la razionalità di mantenerle nella legge regionale, prevalsa alla fine in risposta. alla richiesta espressa da ANCI in tal senso.
La condivisione acquisita con tutti coloro che hanno contribuito al testo, pur avendo comportato modifiche e inserimenti di varia natura, dovrebbe peraltro facilitare quella che costituisce notoriamente la fase più delicata di ogni legge, in particolar modo nel nostro paese, ovvero la sua piena attuazione.
Nella sua versione finale la legge si qualifica complessivamente, dovendo offrire una sintesi significativa, per tenere insieme la tutela e la valorizzazione del territorio rurale rispetto all’ulteriore “consumo di suolo” e procedure più semplici per intervenire nel territorio già urbanizzato; una linea strategica che risponde al cambiamento radicale dei problemi di governo del territorio nel passaggio da una fase storica (esaurita) di tumultuosa espansione dell’urbanizzazione ad una fase di riqualificazione, rigenerazione e riciclo degli insediamenti esistenti, al fine di superarne anche le criticità.
La differenziazione delle procedure semplificate per intervenire nel territorio urbanizzato rispetto a quelle più complesse e limitative previste per poter inserire usi produttivi non agricoli nel territorio rurale codifica un modo nuovo di guardare al territorio come bene finito, non ulteriormente consumabile. Personalmente ritengo tutto ciò un atto dovuto, nei confronti delle future generazioni ma anche di quelle passate, che ci hanno consegnato il nostro ambiente di vita come “eredi fiduciari” cui si affida un patrimonio da trasmettere.
Il tempo in cui viviamo, come cittadini e come istituzioni, è quanto mai incerto. Il territorio, in quanto luogo fisico e sociale in cui si svolgono le nostre vite, non è ancora sostituibile dai network telematici. E’ dunque fondamentale innovarne il governo mantenendo l’equilibrio tra i diversi interessi in gioco, e tra questi e gli interessi diffusi che sempre più difficilmente trovano voce nelle decisioni.
Se la scommessa sarà vinta non dipenderà soltanto da questa nuova legge, ma dal “comune sentire” di chi quotidianamente, nel proprio ruolo, sarà chiamato a interpretarla attuandola. Partendo dai suoi abitanti, che avranno maggiori possibilità di far sentire la propria voce in merito alle aspettative di futuro sostenibile ed equo.
Anna Marson
Assessore all’Urbanistica, pianificazione del territorio e paesaggio